L’obiettivo della procedura di whistleblowing è quello di fornire chiare indicazioni operative sull’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione e successiva gestione delle segnalazioni.
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse aziendale e/o pubblico, di cui il dipendente /collaboratore sia venuto a conoscenza nell’ambito o in ragione del rapporto di lavoro.
In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni:
Il whistleblowing non riguarda segnalazioni :
Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a procedere alle dovute verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.
La segnalazione deve quindi contenere:
Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione per verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità.
I canali di segnalazione interna, messi a disposizione da Clinica, sono adeguati ed idonei ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante.
Le segnalazioni possono essere effettuate in forma:
FORMA SCRITTA
Tramite posta cartacea (lettere raccomandate).La segnalazione va inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe vanno poi inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al RPC”.
Il modulo di segnalazione è reperibile sul sito web oppure nella bacheca web della piattaforma Studio Web di Centro Paghe, dove si può trovare anche la presente procedura.
FORMA ORALE
Su richiesta del segnalante, viene fissato un incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, concordando un appuntamento all’indirizzo mail: rpc@clinicadentale.net. Lo svolgimento dell’incontro deve essere garantito entro un termine ragionevole. A conclusione dell’incontro viene stilato un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante. Copia del verbale sarà consegnata al segnalante stesso.
a) Soggetto destinatario della segnalazione
L’art. 4, comma 2, del Decreto prevede che la gestione del canale di segnalazione interno possa essere affidata ad una persona fisica interna all’organizzazione. Clinica Dentale ha nominato pertanto un referente interno, identificato nella persona della dott.ssa Fochesato Alessia.
Tale soggetto è dedicato e dotato di autonomia in termini di verifica ed istruttoria ( inteso come imparzialità e indipendenza).
Il soggetto risulta essere specificatamente ed adeguatamente formato :
in materia di privacy ed è autorizzato al trattamento dei dati personali;
sulla disciplina del whistleblowing.
Alla luce dei suoi requisiti, il soggetto identificato risulta idoneo a garantire un livello adeguato di tutela della riservatezza, dell’identità del whistleblower e del contenuto delle segnalazioni.
b) Ricezione della segnalazione
Il gestore della segnalazione è tenuto a rilasciare al segnalante l’avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.
Tale avviso deve essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria.
Nel caso di segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali e supportate da idonea documentazione, verranno equiparate alle segnalazioni ordinarie e pertanto trattate in conformità ai regolamenti interni. Le segnalazioni anonime vanno in ogni caso registrate e conservate.
c) Ammissibilità della segnalazione
In via preliminare, va effettuata una valutazione circa la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione al fine di valutarne la sua ammissibilità.
E’ necessario verificare:
Nel caso in cui la segnalazione risulti inammissibile, si procede all’archiviazione garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.
d) Investigazione ed accertamento della segnalazione
Dopo aver valutato la segnalazione come ammissibile, si procede con l’attività di indagine (investigazione) necessaria per dare seguito alla segnalazione, mediante audizioni e acquisizione documenti.
L’obiettivo è di procedere con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche in merito ai fatti segnalati, anche al fine di fornire eventuali raccomandazioni in merito all’adozione di necessarie azioni correttive.
Una volta completata l’attività di accertamento, il gestore della segnalazione può:
Tutte le fasi dell’accertamento vanno tracciate, archiviate e conservate per massimo 5 anni. Ai sensi di quanto previsto dal decreto, in ogni momento deve essere tutelata la riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate.
e) Riscontro al segnalante
Il gestore della segnalazione deve fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento.
Alla scadenza dei tre mesi va quindi comunicato:
f) Reporting
Il Responsabile della gestione delle segnalazioni predispone con cadenza semestrale/annuale il report contenente le segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento. Nel report va riportato lo stato di ciascuna segnalazione e le eventuali azioni intraprese.
A) Obbligo di riservatezza sull’identità del segnalante
L’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione: non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza rientra nella responsabilità disciplinare.
B) Divieto di discriminazione del segnalante
Il Decreto vieta ogni forma di ritorsione e discriminazione nei confronti del segnalante (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento..). Le tutele non potranno essere garantite nel caso in cui il segnalante abbia agito in mala fede (accuse false o diffamatorie) o abbia concorso alla realizzazione di una condotta illecita.
In presenza di segnalazione calunniosa o diffamatoria, restano ferme le responsabilità penali e disciplinari del segnalante.
Sono oggetto di responsabilità disciplinare eventuali forme di abuso della presente procedura, come per es. segnalazioni opportunistiche per danneggiare altri soggetti e ogni altra intenzionale strumentalizzazione.
Copertura assicurativa responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera:
Clinica Dentale srl: REALE MUTUA Polizza 2023/03/2537934 - Clinica Dentale Vinord sr): REALE MUTUA Polizza 2022/03/2507345